Art. 8.

      1. Il presidente della giunta regionale o provinciale, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. In caso di recidiva, il presidente della giunta regionale o provinciale può disporre la revoca dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1.
      3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, sia disposta la sospensione dell'esercizio di una casa da gioco, il presidente della giunta regionale o provinciale può nominare un commissario per la gestione straordinaria della stessa.

 

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      4. Le case da gioco sono considerate locali pubblici ai fini delle leggi di polizia.